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Funzionamento commissione comunale allo sport

Approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 15 del 24/04/2004.
(art. 5 legge regionale N. 17 del 17-05-1999)

  • Art. 1 - Oggetto

    È istituita la Commissione Comunale allo sport, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 L.R. 17 maggio 1999, N. 17.

  • Art. 2 - Competenze

    La Commissione allo Sport è l’organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:

    1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
    2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
    3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l’individuazione di nuovi investimenti.
    4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
    5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell’albo comunale delle società sportive (art. 5 comma 3, art. 10 L.R. 17/99).
  • Art. 3 - Composizione

    La Commissione è composta da:

    1. Il Sindaco o l’Assessore comunale delegato allo sport che la presiede;
    2. Un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza;
    3. Un rappresentante scelto dal Consiglio Comunale su un elenco di 5 (cinque) persone designate dalle società sportive federate CONI attive nel territorio comunale;

    Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante un funzionario comunale designato dal Responsabile del Servizio.

  • Art. 4 - Convocazione Commissione

    La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente anche qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

    La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno due componenti.

  • Art. 5 - Svolgimento sedute della Commissione

    Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa almeno la metà dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente

  • Art. 6 - Nomina e durata della Commissione

    La nomina della Commissione avviene entro 3 (tre) mesi dall’insediamento del Sindaco e viene rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro 3 (tre) mesi dalla adozione del presente regolamento.

  • Art. 7 - Partecipazione Sedute

    La partecipazione alle sedute della commissione è gratuita e volontaria e non dà diritti a compensi.

  • Art. 8 - Decadenza e Dimissioni

    I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dagli stessi organismi a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto.

  • Art. 9 - Modifica al Regolamento

    Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Commissione per lo Sport dovrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

  • Art. 10 - Norme Transitorie

    A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.